Verbale Assemblea Totalitaria
Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni. La documentazione relativa al conferimento dell’incarico di revisione è trasmessa alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale dal presidente dell’organo di controllo, ovvero secondo diversa modalità stabilita dalla Consob, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l' adesione alle proposte espresse dall’organo amministrativo o da altro azionista.
La delibera dell’assemblea che autorizza l’acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste al comma 1, possono essere utilizzate.
La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile. Nei casi in cui l’operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall’assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell’organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile. Nel caso di convocazione di un’assemblea ai sensi dell’articolo 104 del Testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione, il periodo di adesione stesso è prorogato di dieci giorni. Al termine del periodo per il quale è accordata l’autorizzazione dell’assemblea l’emittente comunica al pubblico informazioni sull’esito del programma con un sintetico commento sulla sua realizzazione. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza. Prima dell’inizio delle operazioni finalizzate all’acquisto delle azioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera a), tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall’assemblea devono essere comunicati al pubblico, includendo almeno l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, comma 1 del Testo unico sono depositate nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che ha conferito l’incarico di revisione. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell’assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall’articolo 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506- ter del codice civile. La documentazione relativa alla revoca dell’incarico di revisione è trasmessa alla Consob in originale o in copia dichiarata conforme all’originale dal presidente dell’organo di controllo, entro quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha assunto la relativa deliberazione. Copia dell'avviso è inviata alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all' assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall’organo amministrativo o da altro azionista. Le società con azioni quotate pubblicano la relazione indicata nel comma 1 in un’apposita sezione del proprio sito internet e ne mettono a disposizione una copia presso la sede sociale non oltre i 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell’assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364-bis del codice civile, le associazioni trasmettono alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità degli associati, del numero delle azioni da essi possedute e della percentuale di capitale da queste rappresentata. Consob entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prima assemblea successiva. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell’organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell’assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell’articolo 2401 del codice civile. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.